Il cyberbullismo è legge


Il disegno di legge sul cyberbullismo, di cui tanto si è sentito parlare negli ultimi tempi, è diventato legge con efficacia dal 18 giugno 2017 ( legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.)

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La legge nella sua versione definitiva, conseguenza dei ritocchi e delle mediazioni avvenute nelle discussioni parlamentari, è destinata essenzialmente ai minori (nella versione originaria si voleva estendere le norme anche agli over 18 e al bullismo in senso ampio) e privilegia l’aspetto educativo (soprattutto riguardo al ruolo della scuola e degli insegnanti) al fine di porre un freno ad un fenomeno in (purtroppo) forte crescita come quello del cyberbullismo.

Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento:

  •  Obiettivo della legge: è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche;
  •  Definizione di «cyberbullismo»: la legge definisce specificamente il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”;
  •  Soggetti tutelati: i minori che abbiano compiuto 14 anni (nonché i loro genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che siano stati vittima di cyberbullismo possono inoltrare al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà provvedere a far rimuovere i contenuti entro le successive 48 ore;
  • Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: ogni istituto scolastico individua, tra i professori, un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema e verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di educazione alla legalità nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Ai singoli istituti è inoltre demandata l’educazione all’uso consapevole di internet.
  • Attività istituzionale: nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.
  • Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Questo, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Il presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro, ha così commentato la notizia dell’entrata in vigore della suddetta legge: “è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è  la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore. E’ fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete”.

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